Scadenze del 30 Giugno 2021

  • RIALLINEAMENTO – Versamento imposta sostitutiva

    I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (riallineamento istantaneo) devono effettuare il versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il seguente codice tributo: 1123    imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir – art. 1, c. 48, legge 244/07. N.B.: Il pagamento, va effettuato obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuo, Le società aderenti al consolidato…

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  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Versamento primo acconto 2021 e saldo 2020 Soggetti Ires

    I soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento: delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2021, Enc 2021 e Irap 2021, a titolo di saldo 2020 o come prima rata dell'anno 2021, senza alcuna maggiorazione,  e del saldo Iva 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2021 – 30/6/2021. Il versamento va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: 2003    Ires – saldo 2001    Ires acconto – prima rata 2004   …

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  • CEDOLARE SECCA – Versamento primo acconto 2021 e saldo 2020

    I locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo: 1840 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e…

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  • IMPOSTA DI BOLLO – Versamento rata

    I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, devono versare la 3° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 1° febbraio 2021, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 2505 – Bollo virtuale – rata

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  • ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE – Ultimo giorno di sospensione

    ATTENZIONE: Ulteriore proroga dei termini di riscossione e di accertamento, è infatti differito al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, prevista dal Decreto-legge lavoro e impresa del 30 giugno 2021 n. 99. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il…

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  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta premi incassati

    Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di aprile. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche, indicando i codici tributo: 3354 imposta sulle assicurazioni (erario) 3356 imposta sulle assicurazioni RC auto (Province) 3357 contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto 3358 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Friuli-Venezia Giulia) 3359 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Trento) 3360 contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto (Bolzano) 3361 contributo al Fondo di solidarietà per…

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  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta riserve matematiche

    Le Società ed enti che esercitano attività assicurativa, devono versare l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo: 1682 – Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio – SALDO – Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265.

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  • INTERMEDIARI – Versamento sui contratti assicurativi

    Gli Intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, devono provvedere al versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1695 – Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexsies, d.l. n. 209/2002.

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  • IVIE E IVAFE 2021 – Versamento saldo e primo acconto

    Le Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo: 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L.…

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  • CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute periodo dicembre 2020 – maggio 2021

    I condomini in qualità di sostituti d’imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2020 – maggio 2021 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500,00 euro al 31 maggio 2021, devono versare le ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2020 – maggio 2021, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da…

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  • SOSTITUTI D’IMPOSTA MINIMI – Versamento ritenute

    I Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche: le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2020 le ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2020 le ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2020 utilizzando il codice tributo 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.

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  • IVA ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento IVA acquisti intracomunitari

    Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, indicando il codice tributo 6043. Sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.  Per le amministrazioni pubbliche il codice tributo è 622E da riportare sul modello F24Ep.

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  • SALDO IVA 2020 – Versamento in unica soluzione o prima rata

    Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2021 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2020 entro il 30 giugno 2021, nonché i Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2021, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 – 30/06/2021. Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice…

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  • LOCAZIONI BREVI – Comunicazione annuale

    I soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.  I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale individuato…

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  • FACTA – Comunicazione annuale

    In attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all'IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le Reporting Italian Financial Institution c.d. RIFI devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati, relativi all'anno 2020, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI), esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 e 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo…

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  • OPERATORI FINANZIARI – Comunicazione mensile

    Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria, esclusivamente in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti.

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  • PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – Versamento imposta sostitutiva

    Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo: 1899 – Imposta sostitutiva dell'IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR.

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  • NUOVI RESIDENTI – Versamento imposta sostitutiva

    Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro. N.B. Non si applica la disciplina…

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  • LEZIONI PRIVATE – Versamento imposta sostitutiva

    I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici Tributo: 1854 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO PRIMA RATA –…

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  • OPERAZIONI STRAORDINARIE – Versamento imposta sostitutiva

    Le Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1126 – Imposta sostituiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt.…

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  • OPERAZIONI STRAORDINARIE – Versamento imposta sostitutiva

    I Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo:  1821 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15,…

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  • CONSOLIDATO FISCALE – Versamento imposta sostitutiva

    Le Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007), devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1125 – Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del…

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  • ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI – Versamento seconda rata imposta sostitutiva

    I soggetti che al 31.10.2019 risultano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino al 01.01.2020 (data di effetto dell'estromissione), comprese le imprese che alle predette date sono in liquidazione, devono versare la seconda rata pari al 40% dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l’estromissione agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale dell'immobile strumentale, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il Codice Tributo: 1127 – Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale – articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

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  • RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI (art. 110 DL 104/2020) – Versamento imposta sostitutiva

    Le società di capitali ed enti commerciali che redigono il bilancio in base agli OIC e, che effettuano, ai sensi d dell'art. 110, DL n. 104/2020, la rivalutazione dei beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019: beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze, ecc., con eccezione di avviamento e «meri» costi pluriennali), esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa; partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie. devono versare la prima rata di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 3% se previsto il riconoscimento fiscale (10% per eventuale affrancamento saldo…

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  • RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2021 – Asseverazione e versamento imposta sostitutiva

    ATTENZIONE: Il comma 4-bis dell’articolo 14 del DL Sostegni bis n. 73/2021 convertito in legge n.106 del 23.07.2021, ha prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima.  La Legge di Bilancio 2021 ha riproposto, forse per la diciottesima volta, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di: terreni agricoli ed edificabili, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto. posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2021, da…

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  • RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2020 – Versamento seconda rata imposta sostitutiva

    I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, o il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, devono effettuare il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11% (per le partecipazioni qualificate) e/o del 10% (per le partecipazioni non qualificate e/o i terreni) calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, con gli interessi del 3% annuo da versare contestualmente alla rata, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo: Codici Tributo: 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni…

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  • RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2019 – Versamento terza e ultima rata imposta sostitutiva

    I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, o il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2019, devono effettuare il versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 10% (per i terreni edificabili e con destinazione agricola), dell’11% (per le partecipazioni qualificate) e/o nella misura del 10% (per le partecipazioni non qualificate), del valore risultante dalla perizia giurata di stima, con l’aggiunta degli interessi del 3% annuo da versare contestualmente alla rata, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici tributo: Codici Tributo: 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte…

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  • CANONE RAI – Dichiarazione di non detenzione

    I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva con l'apposito modello – pdf (Quadro A). La dichiarazione di non detenzione presentata entro il 30 giugno 2021 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2021 (luglio-dicembre 2021), mentre la dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo, esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo. Modalità: In via telematica, direttamente…

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  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Presentazione cartacea

    Le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2021" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef presso gli uffici postali.

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  • NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI – Versamento imposta sostitutiva

    I proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche. Codici Tributo: 1847 –…

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  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Versamento primo acconto 2021 e saldo 2020

    ATTENZIONE: Proroga al 20 luglio 2021 del termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), compresi quelli che aderiscono al regime forfetario (Comunicato del MEF n. 133 del 28.06.2021) I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento in unica soluzione o come prima rata, a…

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  • FATTURE ELETTRONICHE – Adesione consultazione

    Termine ultimo per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Lo slittamento è stato previsto con il Provvedimento del 28.02.2021 n. 56618 dell’Agenzia delle Entrate, che è intervenuto sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, sostituendo le parole “dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021” con “dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021”.

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  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI EREDI – Presentazione cartacea

    Gli eredi delle persone decedute nel 2020 o entro il 28 febbraio 2021, devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali. DICHIARAZIONE PRECOMPILATA A partire dalla dichiarazione precompilata 2021, l’Agenzia mette a disposizione dell’erede, se abilitato, una dichiarazione dei redditi completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dalla persona deceduta (già comunicati all’Agenzia delle entrate da enti esterni) e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria. L’erede dopo aver accettato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l'applicazione…

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  • CASSA INTEGRAZIONE eventi non evitabili

    SOGGETTI: Imprese industriali  e dell' Edilizia ADEMPIMENTO:  Presentazione  all'INPS  delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente  (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185).Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio .…

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  • LIBRO UNICO compilazione e/o stampa mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati ,  con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti,  società cooperative, e ogni altro tipo di società  purché  senza lavoratori subordinati,   imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi ,  figli e  altri parenti e affini. ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati  e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.MODALITÀ: elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie) a…

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  • INVIO UNIEMENS flusso dati mese precedente

    SOGGETTI: I datori di lavoro aziende private  e pubbliche,  già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti ,  nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza  è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.

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  • FATTURE ELETTRONICHE – Adesione consultazione

    Ulteriore slittamento al 30 giugno 2021 del termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il nuovo Provvedimento del 28.02.2021 n. 56618, che qui alleghiamo, e che è intervenuto sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, sostituendo le parole “dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021” con “dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021”.

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  • DIGITAL TAX – Invio Dichiarazione

    Invio all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l’imposta sui servizi digitali colpisce i soggetti esercenti attività d’impresa che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano congiuntamente:      un ammontare complessivo dei ricavi – ovunque realizzati – di almeno 750 milioni di euro, di cui     non meno di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato tramite servizi digitali. Si tratta dunque di soggetti aziendali di dimensioni significative.…

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  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

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