Oneri deducibili e Detraibili

Mutui agrari: regole per il 730/2025

Nel Modello 730/2025 possono essere detratti anche gli Interessi relativi a prestiti o mutui agrari. In particolare questi interessi vanno indicati nel Quadro E al Rigo E8/E10, con il codice 11 e 47.

Le istruzioni al Modello evidenziano come che:

  • il codice 11 va utilizzato per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021,
  • per gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 vanno indicati con il codice ‘47’. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.

Attenzione al fatto che, la detrazione riguarda:

  • gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
  • nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Mutui agrari: regole per il 730/2025

Le Entrate evidenziano anche che i contratti di mutuo agrario oggetto dell’agevolazione, ossia della detrazione, sono:

  • finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a  breve, medio e lungo termine previsti dalla legge per l’ordinamento del credito agrario; 
  • il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno.

Per poter fruire della detrazione in esame, i mutui ed i prestiti agrari devono essere stati pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L’importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive rivalutazioni (80 per cento e 70 per cento) e, in aggiunta, dell’ulteriore rivalutazione pari, dal 2016, al 30 per cento di cui all’art. 1, comma 512,  della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), come modificato dall’art. 1, comma 909, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

A tal fine, sono rilevanti anche i redditi dei terreni derivanti da partecipazioni in società di persone e assimilate. 

Diversamente, gli altri redditi derivanti dai terreni, quali le plusvalenze da cessione a titolo oneroso ed il corrispettivo per la concessione in affitto per uso non agricolo, non risultano invece rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi passivi.
La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario.

La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a prescindere  dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR). 

Inoltre, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a  condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

Mutui agrari: documentazione da controllare e conservare per la detrazione degli interessi passivi

La Guida Ade sugli oneri detraibili in dichiarazione 2025 pubblicata nel mese di giugno chiarisce che ai fini della detrazione è necessario controllare e conservare una certa documentazione, e in particolare:

  • Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2024 o estratto conto bancario o postale
  • Contratto di prestito o mutuo