Fatture false: responsabilità e confisca per il prestanome
Essere soltanto un amministratore “di facciata” non basta a evitare né la responsabilità penale per la dichiarazione fraudolenta né le conseguenze patrimoniali del reato.
Con la sentenza n. 32983/2026, depositata il 7 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che il legale rappresentante di una società, anche quando non eserciti concretamente la gestione dell’ente, risponde come autore della condotta dichiarativa se presenta una dichiarazione fiscale contenente elementi passivi fittizi derivanti dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
La pronuncia assume particolare rilievo anche sotto il profilo patrimoniale: ai fini della confisca per equivalente, infatti, non rileva il modesto compenso eventualmente percepito dal prestanome.
Il profitto del reato tributario è collegato all’imposta evasa dalla società e non al vantaggio economico personalmente ottenuto dall’amministratore formale.
Dichiarazione fraudolenta: il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguardava il legale rappresentante di una società cooperativa, condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2 del Dlgs n. 74/2000.
Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la società aveva indicato nella dichiarazione fiscale costi derivanti da fatture emesse da soggetti ritenuti privi di una reale struttura imprenditoriale.
La contestazione aveva condotto alla condanna dell’amministratore di diritto a due anni e otto mesi di reclusione.
Nel ricorso in Cassazione, la difesa aveva insistito, tra l’altro, sull’assenza di un’effettiva partecipazione dell’imputato alla gestione della società, prospettandone sostanzialmente il ruolo di prestanome e contestando l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato.
L’amministratore di diritto è autore del reato, non semplice garante
Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione della responsabilità del legale rappresentante.
Secondo la Suprema Corte, chi riveste formalmente tale posizione non risponde soltanto per non avere vigilato sull’operato dell’amministratore di fatto.
Non si tratta, quindi, di ricostruire la responsabilità facendo leva sull’articolo 40, comma 2, del codice penale e sull’omesso impedimento di un fatto altrui.
La responsabilità deriva invece da un obbligo direttamente imposto dalla legge: le dichiarazioni fiscali dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o, soltanto in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione anche di fatto.
Per la Cassazione, pertanto, il rappresentante legale che presenta la dichiarazione fraudolenta realizza direttamente la condotta tipica prevista dall’articolo 2 del Dlgs n. 74/2000.
Si consolida così un orientamento particolarmente rigoroso nei confronti di chi accetta incarichi societari pur senza partecipare alla gestione effettiva dell’impresa.
La gestione affidata a terzi non esclude automaticamente il dolo
La qualifica formale, da sola, non trasforma tuttavia la responsabilità penale in una forma di responsabilità oggettiva. Per il delitto di dichiarazione fraudolenta resta necessario verificare la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma.
La circostanza che la contabilità sia materialmente gestita da un commercialista, da un direttore amministrativo o da un amministratore di fatto non è però sufficiente, di per sé, a escludere la consapevolezza del legale rappresentante.
Nel caso esaminato, i giudici hanno attribuito rilievo alle caratteristiche complessive dell’operazione e alla consistenza dei dati riportati nella dichiarazione, ritenendoli incompatibili con la prospettazione di una mera e inconsapevole sottoscrizione di documenti predisposti da altri.
Quando il prestanome può escludere la propria responsabilità
Per sottrarsi alla responsabilità non è quindi sufficiente affermare di non essersi mai occupati della società.
L’amministratore deve fornire elementi concreti e circostanziati in grado di dimostrare di essere stato effettivamente tratto in inganno oppure che fattori esterni gli abbiano impedito di conoscere la reale situazione fiscale della società.
Assume così rilievo la prova concreta delle modalità con cui venivano predisposte le dichiarazioni, dell’accesso ai documenti contabili, dei rapporti con chi amministrava effettivamente l’ente e delle eventuali condotte fraudolente poste in essere proprio per mantenere il legale rappresentante all’oscuro.
La sentenza conferma, dunque, che la posizione dell’amministratore meramente formale può essere valutata ai fini del dolo, ma non costituisce di per sé una causa di esonero da responsabilità.
Confisca per equivalente anche se il compenso del prestanome è modesto
Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda la confisca prevista dall’articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000.
La difesa aveva fatto leva anche sulla scarsa entità del vantaggio economico personalmente ottenuto dall’amministratore.
Secondo la Cassazione, tuttavia, questo elemento non incide sulla determinazione del profitto confiscabile.
Nel reato tributario dichiarativo, infatti, il profitto è rappresentato dal risparmio d’imposta conseguito attraverso l’evasione.
Di conseguenza, la misura patrimoniale non viene parametrata al compenso riconosciuto al prestanome per assumere formalmente la carica.
La massima della sentenza chiarisce che, ai fini della confisca per equivalente, l’entità del compenso personale dell’amministratore di diritto è irrilevante, perché non modifica l’ammontare del profitto derivante dal reato realizzato nell’interesse della società.
Una carica “di facciata” può avere conseguenze anche sul patrimonio personale
La decisione rafforza quindi un principio di particolare importanza pratica: accettare formalmente la carica di amministratore comporta obblighi tributari diretti che non vengono meno soltanto perché le decisioni operative siano assunte da altri.
Il rischio per il prestanome non riguarda esclusivamente la pena prevista per il reato contestato.
Alla responsabilità penale possono infatti aggiungersi conseguenze patrimoniali significative attraverso la confisca per equivalente.
La Cassazione conferma così una lettura nella quale il legale rappresentante non è considerato un soggetto esterno alla dichiarazione fiscale della società, ma il destinatario di uno specifico obbligo legale.
L’eventuale estraneità alla gestione dovrà quindi essere dimostrata attraverso circostanze concrete idonee a incidere sull’accertamento del dolo, e non attraverso il solo richiamo al carattere formale dell’incarico.
FAQ
Il prestanome risponde dei reati tributari commessi dalla società?
Può risponderne quando, in qualità di legale rappresentante, realizza personalmente la condotta prevista dalla norma, come nel caso della presentazione di una dichiarazione fraudolenta.
Essere amministratore solo formalmente esclude il dolo?
No. L’assenza di gestione effettiva può essere valutata, ma occorrono elementi concreti che dimostrino l’effettiva inconsapevolezza o l’impossibilità di conoscere la frode.
La confisca è limitata al compenso ricevuto dal prestanome?
No. Secondo la Cassazione n. 32983/2026, ai fini della confisca per equivalente rileva il profitto del reato, corrispondente all’imposta evasa, e non il compenso personalmente percepito dall’amministratore.
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