scadenza del 30 Giugno 2022
PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – Versamento imposta sostitutiva
Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo: 1899 – Imposta sostitutiva dell'IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR.