scadenza del 2 Maggio 2023
ENTI TERZO SETTORE – Richiesta rettifiche iscrizione 5 per mille
I legali rappresentanti degli Enti del Terzo Settore, che hanno presentato entro l'11 aprile 2023, domanda di accreditamento per l’accesso al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2023 (anno d’imposta 2022), possono, entro il 2 maggio 2023 (in quanto il termine ordinario del 30 aprile cade di domenica), chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione rilevati nell’elenco provvisorio pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro. Entro il 10 maggio 2023, verrà pubblicato l'elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al contributo del 5×1000 con le variazioni apportate, con l’indicazione per ciascun nominativo della denominazione, della sede e del codice fiscale.
Ricordiamo che l’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) (23 novembre 2021), il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2023, gli Enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell'istanza l'apposito campo "Cinque per mille" apponendo il flag su "Accreditamento del 5×1000" e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento. Tali enti, ove non siano già stati inclusi nell'elenco permanente (consultabile qui) di cui all'art. 8 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 e ove al momento dell'iscrizione al RUNTS non abbiano valorizzato la voce "Accreditamento al 5 x 1000", potevano farlo presentando la pratica di modifica delle informazioni, dal 4 aprile (a partire dalle ore 15:00) e fino alla data dell'11 aprile (ex art. 3 d.P.C.M. cit.). Dopo la data dell'11 aprile i medesimi enti potranno continuare ad accreditarsi al beneficio del 5×1000 con le medesime modalità e fino al 30 settembre, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, previo versamento dell'importo di euro 250,00.