Crisi d'impresa

Crisi d’impresa: seconda circolare in consultazione fino al 24 luglio

Fino al prossimo 24 luglio in consultazione pubblica sul sito dell’Agenzia delle entrate la Parte II della bozza di circolare sugli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019) che presentano profili d’interesse per l’Agenzia.

La circolare complessiva invece è articolata in quattro parti, che saranno pubblicate in altrettanti momenti e aggiornate progressivamente:

  • Parte I – I nuovi istituti del Codice (pubblicata il 16 luglio)
  • Parte II – Il sovraindebitamento
  • Parte III – Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo
  • Parte IV – Liquidazione giudiziale e istituti residuali.

Crisi d’impresa: pubblicata la Circolare n 5 con la prima parte

Nella Circoalre sulla crisi di impresa parte I si offrono i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti:

  • alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), 
  • al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis
  • e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).

Nei contenuti della Circolare un aspetto che merita rilievo è l'IVA sull'accordo per debiti tributari

Le Entrate in merito evidenzaiano aspetti importanti ossia: 

  • l’accordo transattivo relativo ai debiti tributari di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) ha ad oggetto l'IVA e tutte le imposte con relativi accessori;
  • la proposta di accordo transattivo deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della Cnc, per dare la possibilità alle Entrate di pronunciarsi nel rispetto di tale data, poiché è entro questo termine che deve intervenire la determinazione di approvazione o rigetto dell’accordo, pur potendo esso essere perfezionato e sottoscritto successivamente. L’articolo 23 del CCII non indica a quale ufficio dell’Agenzia la proposta deve essere presentata, si può fare riferimento all'articolo 63 dello stesso codice, che nel disciplinare la transazione fiscale nell’ADR rinvia all’articolo 88, comma 5, ai sensi del quale la competenza territoriale deve essere determinata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
  • relativamente alla data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo è ugualmente determinata da quanto stabilisce l’articolo 63 relativamente all’ADR quella di presentazione della proposta. 

In data 16 luglio le Entrate hanno pubblicato circolare n 5/2026 definitiva post consultazione clicca qui,

Crisi d’impresa, circolare ADE parte seconda, consultaizione fino al 24.07

La Parte II del documento in consultazione fino al 24 luglio esamina il sovraindebitamento e l’esdebitazione, con particolare riguardo a:

  • disposizioni di carattere generale (artt. 65-66), 
  • ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), 
  • concordato minore (artt. 74-83), 
  • liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277) 
  • esdebitazione (artt. 278-283).

L’Agenzia delle entrate precisa che scopo della consultazione è valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 26 giugno 2026, fino al 24 luglio 2026 all’indirizzo e-maildc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it

Per favorire un’efficace analisi dei contributi, è richiesto l’utilizzo del seguente schema: 

Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi. 

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.

Allegati:

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