Bonus parco macchine Autotrasporto: 13 milioni per le imprese
Con il Decreto 7 agosto 2025 pubblicato in GU n 244 del 20 ottobre si pubblicano Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile
Bonus adeguamento parco macchine autotrasporto 2025: beneficiari
Il decreto disciplina le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 13 milioni di euro destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita' 2025.
Le disposizioni possono  essere  applicate anche ad ulteriori risorse finanziarie stanziate nell'annualita' 2025 con le stesse finalita'
Le  risorse sono  destinate  ad incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle  imprese  di autotrasporto di merci per conto  di  terzi attive  sul  territorio italiano, regolarmente iscritte  al  Registro  elettronico  nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori  di  cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia  quella  di  autotrasporto  di cose, che intendano procedere con  il  processo  di  adeguamento  del parco veicolare in senso maggiormente eco  sostenibile,  valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.
Bonus adeguamento parco macchine autotrasporto 2025: spese ammissibili
In particolare, i contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti.
Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' RAM Logistica, infrastrutture e trasporti – Societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6 del presente decreto:
- a) 1,0 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- b) 8,2 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche' Euro 6 E ed Euro 6 E-bis ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, intendendo per medesima tipologia quelli con massa compresa nell'intervallo definito dal successivo art. 5, o superiore, per la quantificazione del contributo massimo riconosciuto;
- c) 3,8 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla risoluzione MSC 479 per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Sono infine incentivate le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche' allo standard ADR;
L'importo massimo ammissibile e' omnicomprensivo per la totalita' dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il beneficio.
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita' del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 marzo 2029, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede altresi' all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
Bonus adeguamento parco macchine autotrasporto 2025: le domande e i controlli
Le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il aggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio.
Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a  risorse esaurite  saranno  esaminate  solo  ove  si  rendessero   disponibili ulteriori risorse.
La ripartizione degli stanziamenti  nell'ambito  delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto  del  direttore generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  qualora,  per effetto delle istanze presentate, si rendano  disponibili  risorse  a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
Nella fase di presentazione delle istanze, ai fini della richiesta di contributo, le imprese allegano al modulo, debitamente firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli e del documento di identita' del richiedente.
In  mancanza  del contratto di acquisizione, e' possibile  allegare  all'istanza  copia del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione  dal  legale rappresentante dell'impresa.
Nei termini previsti dalla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il soggetto gestore di cui al successivo art. 6 provvede a verificare la ammissibilita' delle istanze ricevute ed a predisporre l'elenco delle istanze  giudicate  ammissibili,   ordinate  secondo  l'ordine di presentazione. 
Nel caso di carenza di requisiti richiesti a pena di inammissibilita', il soggetto gestore provvede ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, assegnando un termine di 10 giorni per la produzione di memorie o documenti, decorsi i quali la richiesta è riesaminata e definita alla luce della documentazione in possesso e delle eventuali memorie ricevute.
L'ammissibilita' del contributo,  accantonato  con  la prenotazione, rimane in ogni  caso  subordinata  alla  dimostrazione,  in  sede  di rendicontazione, dell'avvenuto   perfezionamento   dell'investimento secondo le modalita' fissate  con  il  decreto  direttoriale  di  cui all'art. 7 del presente decreto.
Nel caso l'aspirante al beneficio  non  fornisca  la  prova  del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione dal decreto direttoriale di  cui  all'art.  7  del presente decreto, decade dal beneficio e  le  risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo,  con possibilita'  di  procedere  con  lo  scorrimento  della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 
In relazione alla acquisizione dei beni gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di rendicontazione, ed a pena di inammissibilità la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.
Le somme erogate  non potranno in ogni caso superare quelle accantonate nella fase di prenotazione.
Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite  le modalita' di dimostrazione dei relativi  requisiti  tecnici. 
Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande.
Si rimanda alla consultazione del decreto per tutti gli altri dettagli.