Superbonus 2026: nuovo modello per sconto o cessione del credito
Con il provvedimento del dell'Agenzia delle Entrate n. 211701 del 17 luglio 2026, è stato approvato il nuovo modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per comunicare l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta o per il contributo sotto forma di sconto in fattura, relativamente agli interventi agevolati con il Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nel corso del 2026.
Scarica il Modello con le relative istruzioni.
Il modello a "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2026" e le relative specifiche tecniche sono utilizzabili a decorrere dal 23 luglio 2026 e si rivolgono sia ai privati beneficiari della detrazione, sia ai professionisti e agli intermediari che li assistono negli adempimenti (CAF, commercialisti, amministratori di condominio).
Riepilogo della disciplina per le spese 2026
Si ricorda che l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 disciplina le detrazioni per gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. L'articolo 121 dello stesso decreto consente, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, di optare per:
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore, che lo recupera come credito d'imposta;
- la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per le spese sostenute nel 2026, l'opzione non è disponibile in via generalizzata, ma solo nei casi specificamente previsti dall'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34/2020 e dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Si tratta di una fattispecie residuale e circoscritta, che ricorre soltanto al verificarsi congiunto di tutte le seguenti condizioni:
- Ambito territoriale: interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (Abruzzo) e dal 24 agosto 2016 (sisma Centro Italia 2016/2017), che hanno interessato anche i territori di Lazio, Marche e Umbria;
- Stato di emergenza: il comune interessato deve rientrare tra quelli per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- Tipologia di intervento: l'agevolazione riguarda esclusivamente gli incentivi fiscali disciplinati dai commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, relativi agli interventi antisismici nelle zone colpite dal sisma, e non l'intera gamma di interventi ordinariamente ammessi al Superbonus;
- Misura della detrazione: la detrazione resta fissata al 110 per cento;
- Coordinamento con il blocco delle opzioni: la possibilità di optare per sconto o cessione opera in quanto l'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11/2023 esclude, per queste specifiche spese sostenute nel 2026, l'applicazione del blocco generale delle opzioni introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto a decorrere dal 17 febbraio 2023.
In sintesi, per l'anno 2026 sconto in fattura e cessione del credito restano percorribili unicamente per gli interventi antisismici realizzati nei territori del sisma 2009 (Abruzzo) e del sisma 2016/2017 (Centro Italia), nei comuni con stato di emergenza dichiarato. Restano invece esclusi, per il medesimo anno, gli interventi di efficientamento energetico "ordinari" e gli interventi antisismici realizzati al di fuori di tali specifiche zone.
Resta comunque fermo, anche per il 2026, l'obbligo di acquisire il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta il diritto alla detrazione, rilasciato da CAF o da professionisti abilitati, nonché l'asseverazione tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.
Chi invia la comunicazione e come si presenta
Il modello si utilizza sia per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, sia per quelli realizzati sulle parti comuni degli edifici (condomini). Cambia il soggetto legittimato all'invio:
| Tipologia di intervento | Soggetto che può inviare la comunicazione |
|---|---|
| Interventi su unità immobiliari | Il soggetto che rilascia il visto di conformità (CAF o professionista abilitato) |
| Interventi su parti comuni di edifici (condominio) | Il soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure l'amministratore di condominio o il condomino incaricato |
Quando l'invio è effettuato dall'amministratore di condominio o dal condomino incaricato, il soggetto che ha rilasciato il visto è comunque tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto stesso e alle asseverazioni.
La comunicazione si compone del frontespizio (dati del beneficiario o del condominio, eventuale rappresentante, impegno alla trasmissione telematica, visto di conformità, asseverazioni) e dei quadri A, B, C e D, dedicati rispettivamente alla tipologia di intervento, ai dati catastali dell'immobile, all'opzione esercitata e ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto.
L'invio avviene esclusivamente per via telematica, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite i consueti canali telematici.
Termini di invio, sostituzione e annullamento
La comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2026 deve essere trasmessa entro il 16 marzo 2027. L'invio oltre tale data determina lo scarto della comunicazione in fase di accoglienza.
È possibile correggere o revocare una comunicazione già inviata attraverso due strumenti distinti:
| Operazione | Termine | Effetto |
|---|---|---|
| Comunicazione sostitutiva | Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di invio della comunicazione originaria | I nuovi dati sostituiscono integralmente quelli della comunicazione precedente |
| Comunicazione di annullamento | Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di invio della comunicazione originaria | La comunicazione precedente viene annullata integralmente |
In entrambi i casi occorre indicare gli estremi del protocollo telematico della comunicazione originaria; l'indicazione di un protocollo inesistente, già annullato, sostituito o non riferibile allo stesso soggetto determina lo scarto della richiesta.
Per quanto non espressamente disciplinato dal nuovo provvedimento, restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 321370 del 7 agosto 2025.
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