Split payment prorogato al 30 giugno 2029: Decisione UE 2026/1728
La scissione dei pagamenti resta in vigore. Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 luglio 2026, l'Italia è autorizzata a proseguire nell'applicazione del meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029, evitando così l'interruzione della misura che sarebbe altrimenti scaduta il 30 giugno 2026.
La decisione interviene sulla precedente decisione di esecuzione (UE) 2017/784, spostandone in avanti sia il termine finale di autorizzazione sia la scadenza della relazione che l'Italia deve trasmettere alla Commissione.
La proroga produce effetti dal giorno della notifica, ma l'autorizzazione a mantenere il regime opera con decorrenza dal 1° luglio 2026, garantendo la continuità applicativa richiesta dalle imprese e dalle amministrazioni interessate.
L'Italia aveva chiesto, con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2025, di continuare ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2029: il Consiglio ha concesso una proroga più contenuta, fissando il nuovo orizzonte al 30 giugno 2029.
Cosa cambia con la Decisione UE 2026/1728
Le modifiche introdotte incidono su due punti precisi della decisione di esecuzione (UE) 2017/784.
Il termine di autorizzazione della misura speciale passa dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2029, mentre la scadenza entro cui l'Italia deve presentare la relazione sull'andamento dei rimborsi IVA e sull'efficacia della misura viene spostata dal 30 settembre 2024 al 30 settembre 2027.
| Disposizione modificata | Testo previgente | Nuovo termine |
|---|---|---|
| Art. 3, secondo paragrafo (relazione alla Commissione) | 30 settembre 2024 | 30 settembre 2027 |
| Art. 5 (durata dell'autorizzazione) | 30 giugno 2026 | 30 giugno 2029 |
Il meccanismo della scissione dei pagamenti
La misura speciale costituisce una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativi alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'IVA, ed è stata autorizzata sulla base dell'articolo 395 della medesima direttiva.
In virtù della scissione dei pagamenti, l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni e ad alcune società da queste controllate viene versata dal committente direttamente su un apposito conto bancario dell'erario, e non incassata dal fornitore.
La misura si inserisce nel pacchetto di strumenti antifrode adottati dall'Italia. Il Consiglio la qualifica come intervento ex ante, complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593, che opera invece come misura ex post. Secondo la valutazione recepita nella decisione, mentre la fatturazione elettronica riduce i tempi con cui l'amministrazione finanziaria individua i potenziali casi di frode, il pagamento frazionato assicura il recupero effettivo dell'imposta, che potrebbe altrimenti risultare compromesso ove il soggetto passivo divenga nel frattempo insolvente.
L'ambito di applicazione dopo l'uscita delle società quotate
L'ambito soggettivo della misura si è progressivamente modificato nel tempo.
La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 aveva esteso il perimetro, inizialmente circoscritto alle pubbliche amministrazioni, alle società controllate da enti pubblici e alle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB.
Queste ultime sono però uscite dal campo di applicazione del meccanismo a decorrere dal 1° luglio 2025, per effetto della decisione di esecuzione (UE) 2023/1552. La Decisione 2026/1728 non interviene su tale perimetro, limitandosi a prorogare la durata dell'autorizzazione.
Gli effetti sui fornitori e i rimborsi IVA prioritari
Uno degli effetti diretti della misura ricade sui fornitori: non incassando l'IVA sulle operazioni soggette a scissione, i soggetti passivi non possono compensarla con l'imposta assolta a monte e possono trovarsi in una posizione strutturalmente creditoria, con conseguente necessità di chiedere il rimborso dell'IVA versata sugli acquisti.
Per attenuare questo impatto, i soggetti che effettuano operazioni soggette alla misura hanno diritto al pagamento in via prioritaria dei relativi crediti IVA, entro il limite del credito derivante da tali operazioni. Le domande di rimborso collegate alla misura vengono quindi trattate in via prioritaria.
La relazione entro il 2027 e la clausola di ultima istanza
La proroga si accompagna a un vincolo di monitoraggio. Entro il 30 settembre 2027 l'Italia dovrà trasmettere alla Commissione una relazione sulla situazione complessiva dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, con particolare riguardo al tempo medio necessario per l'erogazione, e sull'efficacia della misura speciale e degli altri strumenti antifrode adottati nei settori interessati, corredata dall'elenco di tali misure con la relativa data di entrata in vigore.
Il Consiglio ribadisce inoltre che le autorizzazioni a misure derogatorie in materia di IVA costituiscono una soluzione di ultima istanza. Pur riconoscendo l'efficacia della scissione dei pagamenti e le sinergie con la fatturazione elettronica, la decisione invita l'Italia a rafforzare gli strumenti convenzionali di contrasto alle frodi e, se del caso, a introdurne di nuovi, così da evitare la necessità di ulteriori proroghe.
La misura è considerata proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto limitata nel tempo e circoscritta a settori a elevato rischio di frode, e non incide sull'ammontare complessivo del gettito riscosso nella fase del consumo finale né sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
La Repubblica italiana è destinataria della decisione, adottata a Bruxelles il 10 luglio 2026.
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