Modulo del 23 Aprile 2024
Certificazione Unica 2024 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2024 n. 8253, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Modello e Istruzioni aggiornate il 23.04.2024
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2024 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione
- Provvedimento del 15.01.2024
- Motivi aggiornamento
- Scheda 8, 5 e 2 per mille
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 18 marzo 2024, in quanto il 16 marzo cadendo di sabato fa slittare la scadenza al primo giorno non festivo successivo (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2024 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2024 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).