scadenza del 20 Agosto 2014

IMPOSTA SOSTITUTIVA IRES per riallineamento valori quadro EC

SOGGETTI
Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC, ai sensi dell’art. 1 comma 48 della L. 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo), che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%
ADEMPIMENTO
Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sulle deduzioni extracontabili, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Ai sensi dell’art. 3, D. M. 3 marzo 2008, l’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in 3 rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali
MODALITA’
Modello F24 con modalità telematiche