Attualità

Lavoratori fragili, INPS chiarisce quali patologie sono tutelate

Le tutele anti COVID previste per i lavoratori fragili a partire dal 2020 e piu volte prorogate prevedono :

  1. assenze dal lavoro indennizzate come ricovero ospedaliero  con rimborsi ai datori di lavoro esclusi dalla tutela INPS
  2. diritto al lavoro agile o ad essere adibiti a mansioni diverse o a formazione anche da remoto
  3. sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei medici competenti

Con il decreto del 4 febbraio 2022 adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, il Ministero della sanità  ha fornito l'elenco dettagliato  delle patologie riconosciute per avere accesso alle misure.(V. paragrafo 3)

AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2022

Il decreto 24-2022 "Riaperture",   convertito in legge (QUI IL TESTO L. 52/2022)  ha prorogato nuovamente  le tutele:

  1. per i lavoratori fragili  e 
  2. per i genitori dipendenti pubblici e privati con figli con disabilità   e 
  3. le modalità di smart working semplificato per tutti i lavoratori, 

con scadenze diversificate . (Vedi ultimo paragrafo).

AGGIORNAMENTO 30 GIUGNO 2022

Con il messaggio 2622  del 30 giugno 2022 INPS chiarisce finamente che "per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.

L’Istituto provvederà, inoltre, al monitoraggio del limite di spesa sulla base delle risorse stanziate, ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 10 citato, pari a 3,7 milioni di euro,

Vediamo di seguito maggiori dettagli sulle tutele ai lavoratori fragili e il nuovo elenco delle patologie che danno accesso ai benefici elencate dal decreto 4.2.2022."

Assenze indennizzate come ricovero ospedaliero

L'indennità economica  garantita ai lavoratori fragili    prevista dall'articolo 26, comma 2 del Dl 18/2020,  era in vigore  fino al 31 marzo 2022.

 Si ricorda che si applica al lavoratore fragile  la cui prestazione non  puo essere svolta in modalità agile,  che quindi puo assentarsi dal lavoro con la una copertura economica pari al trattamento previsto per il ricovero ospedaliero. In dettaglio questo il testo della norma originaria

"laddove la  prestazione  lavorativa  non possa essere resa in modalita' agile ai sensi del comma 2-bis, per  i  lavoratori   dipendenti   pubblici   e   privati   in   possesso   di  certificazione  rilasciata  dai  competenti   organi   medico-legali, attestante:

  • una condizione di rischio derivante da immunodepressione
  • da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative  terapie  salvavita, 
  •  ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del  riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'  ai  sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  

il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero  ed e' prescritto dalle competenti autorita'  sanitarie,  nonche'  dal medico di assistenza primaria che ha in  carico  il  paziente,  sulla base  documentata  del riiconoscimento   di   disabilita'   o   delle  certificazioni dei competenti organi medico-legali di  cui  sopra,  i  cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di  competenza,  nel medesimo certificato."

La conversione del DL 24 2022 in L. 52 2022 prevede la proroga della misura fino al 30 giugno 2022  ma , specifica , ESCLUSIVAMENTE per i lavoratori con patologie elencate dal decreto del Ministero della Salute. 

E' prorogato anche  per l'attuazione delle tutele sopracitate, alla stessa data,  il diritto dei datori di del  settore  privato  con obbligo previdenziale presso le  Gestioni  dell'INPS,  esclusi  a un  rimborso  forfettario pari a 600 euro  per gli oneri relativi ai dipendenti  non aventi diritto all'indennità di malattia INPS.

Lavoro agile: forma ordinaria per i lavoratori fragili

  • Come detto con il comma 1 dell’articolo 17,  era stata  prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo 2022, data termine dello stato di emergenza,  la tutela contenuta nell’articolo 26, comma 2bis del Dl 18/2020,  grazie alla quale i  lavoratori fragili, sia del settore privato che del settore pubblico  possono svolgere  la prestazione lavorativa ordinariamente  in modalità agile, ovvero in smart working, 
  • eventualmente  attraverso l’adibizione a mansioni diverse, purché di pari inquadramento contrattuale o 
  •  attraverso lo svolgimento di attività di formazione professionale, anche da remoto.

La conversione in legge del DL 24 2022 prevede una nuova proroga della norma fino al 30 giugno 2022, per tutti i lavoratori fragili (come definiti dal DL 18/2020).

Il nuovo elenco delle patologie dei lavoratori fragili

Questo l'elenco  dei lavoratori che possono ottenere la certificazione di LAVORATORI FRAGILI ai  fini dello svolgimento dello smart working secondo il DM 4.2.2022:

A) indipendentemente dallo stato vaccinale (sia vaccinati che non vaccinati): 

      a.1)  pazienti  con  marcata  compromissione   della   risposta immunitaria per:   trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal  trapianto  o  in  terapia  immunosoppressiva  per  malattia  deltrapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo;         terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T);  patologia oncologica o onco-ematologica  in  trattamento  con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o  a  meno  di  sei  mesi dalla sospensione delle cure;  immunodeficienze  primitive  (es.   sindrome   di   DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico  (es:terapia  corticosteroidea  ad  alto  dosaggio  protratta  nel  tempo, farmaci immunosoppressori, 

farmaci biologici  con  rilevante  impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.);  dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia;   sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con  conta  dei  linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico; 

      a.2)  pazienti  che  presentino  tre  o  piu'  delle   seguenti  condizioni patologiche: 

  •         cardiopatia ischemica; 
  •         fibrillazione atriale; 
  •         scompenso cardiaco; 
  •         ictus; 
  •         diabete mellito; 
  •         bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; 
  •         epatite cronica; 
  •         obesita';

 B) soggetti  esentati dalla  vaccinazione  per  motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni: 

      eta' >60 anni; 

      condizioni  di  cui  all'allegato  2  della   circolare   della  Direzione generale della prevenzione sanitaria  del  Ministero  della  salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.

Dubbi applicativi. chi sono i lavoratori fragili?

La legge di conversione del DL 221 2021  ha modificato anche il  comma 2 dell’articolo 26,  relativo all'atteso  decreto del ministro della Salute,che doveva  individuare le patologie con connotazione di particolare gravità che danno diritto alla definizione di lavoratore fragile  

Il decreto era  stato  nel frattempo già emanato lo scorso 4 febbraio 2022. 

Non è chiaro però  dalla nuova norma né dal citato decreto se il nuovo elenco  di patologie sia sostitutivo o aggiuntivo rispetto alla definizione  di " lavoratore fragile" fornita dal DL 18 2020,   che era la seguente:

  • lavoratori in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o  
  • da esiti da patologie oncologiche o  
  • dallo  svolgimento  di  relative  terapie  salvavita, 
  •  ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del  riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'  ai  sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  

La necessità di un chiarimento era stata segnalata anche dall'ufficio Studi parlamentare.  Il messaggio  INPS 1126 sembrava fugare i dubbi in quanto  fa riferimento all' "apposito decreto" ovvero il DM 4.2.2022,  nel definire i lavoratori tutelati ai fini dello smart working mentre non era citato per l'equiparazione tra assenza e ricovero ospedaliero  L'istituto è intervenuto di nuovo il 24 marzo 2022 con il messaggio 1349 che sostituisce il precedente  ma senza chiarire apertamente a quale delle due definizioni fare riferimento.  

Come anticipato sopra il nuovo messaggio  2622 del 30 giugno 2022 chiarisce finalmente a quali lavoratori sono applicabili le tutele.

Conversione decreto 24 2022 riepilogo delle proroghe

<>La conversione in legge 52-2022 del  decreto-legge n. 24 del 2022 (Decreto Riaperture), ha definito dunque  le seguenti nuove scadenze:

SCADENZA TUTELA BENEFICIARI
30  giugno 2022 diritto allo smart working come forma ordinaria o adibizione ad altre mansioni o formazione art 26 DL 18/2020 e
 indennità di ricovero in caso di assenza (solo per patologie di cui al dm 4.2.2022?)
disabili malati immunodepressi oncologici 
30 giugno 2022 rimborso  forfettario indennita per i lavoratori fragili conon coperti da indennità INPS art 26 DL 18/2020  datori di lavoro privati
30 giugno 2022 smart working prioritario  lavoratori pubblici e privati con figli con disabilità certificate legge 104 1992 e BES
31 luglio 2022 sorveglianza sanitaria eccezionale art 83 dl 34 2020 lavoratori fragili
31 agosto 2022  modalità semplificate per lo smart working (accordi e comunicazione al ministero) tutti i lavoratori del settore privato

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