scadenza del 2 Maggio 2022

IMPOSTA DI BOLLO – Versamento su libri e registri ai fini tributari

I soggetti obbligati ad assolvere l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le e-fatture) devono eseguire il pagamento, in unica soluzione, per quelli emessi o utilizzati nell'anno precedente (in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 (per gli enti pubblici, F24-Ep), esclusivamente con modalità telematica, indicando il codice tributo: 2501 imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari. 

N.B.: L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche non rientra in questo adempimento poiché segue altri termini e modalità. 

L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili indicate all'articolo 2214 del codice civile.

Per i “documenti informatici fiscalmente rilevanti” sottoposti al tributo, devono intendersi i libri e registri previsti dall'articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata allo stesso Dpr.

Ricordiamo che, in merito alle modalità di versamento dell’Imposta di bollo, occorre fare una distinzione:

  • se i registri contabili e i libri sociali sono tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32,00 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ovvero prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine:
    • con pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate (contrassegno telematico);
    • oppure mediante pagamento con modello “F23” utilizzando il codice tributo “458T” – Imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, Dpr. n. 642/1972”.
      Nel caso di stampa cartacea dei registri, l'apposizione dei bolli deve avvenire entro 3 mesi dalla termine ultimo fissato per l'invio delle dichiarazione annuali.
  • se i registri contabili e libri sociali sono tenuti in modalità informatica (si fa riferimento all'articolo 6, comma 1, Dm. Mef 17 giugno 2014), l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, con versamento in un’unica soluzione, esclusivamente con modalità telematica tramite modello F24 (per gli enti pubblici, F24-Ep), utilizzando il codice tributo “2501” imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.