scadenza del 30 Aprile 2018

ENTI NON COMMERCIALI – ONLUS – ONG – Redazione del Rendiconto annuale

SOGGETTI: Enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi (tra cui vi rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco).
ADEMPIMENTO:
Redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 143, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986.
MODALITA':
Il rendiconto deve essere tenuto e conservato secondo le regole prescritte per le scritture contabili (Art. 22 del D.P.R. n. 600/1973).
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SOGGETTI: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative.
ADEMPIMENTO:
Redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, di apposito documento che rappresenti in maniera adeguata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ONLUS, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
MODALITA':
Il rendiconto deve essere tenuto e conservato secondo le regole prescritte per le scritture contabili (Art. 22 del D.P.R. n. 600/1973). Si ricorda che gli obblighi di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 20-bis del D.P.R. n. 600/1973 si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2216 e 2217 cod.civ.
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SOGGETTI: Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991 – Organizzazioni non governative iscritte nell'Anagrafe delle Onlus tenuto dall'Agenzia delle Entrate – ONLUS che in un anno abbiano conseguito proventi, relativi all'attività complessiva, di ammontare non superiore a EUR 51.645,69.
ADEMPIMENTO:
In luogo delle scritture contabili previste dal comma 1, lett. a), dell'art. 20-bis del D.P.R. n. 600/1973, detti enti possono procedere alla redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese, secondo le prescrizioni dell'art. 20 del D.P.R. n. 600/1973.
MODALITA':
Il rendiconto deve essere tenuto e conservato secondo le regole prescritte per le scritture contabili (Art. 22 del D.P.R. n. 600/1973)