Scadenze del 30 Giugno 2023

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES – Versamento primo acconto 2023 e saldo 2022

    I soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento: delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2023, Enc 2023 e Irap 2023, a titolo di saldo 2022 e come prima rata di acconto dell'anno 2023, senza alcuna maggiorazione,  e del saldo Iva 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023. Il versamento va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato, 

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  • IVA – Versamento rata saldo Iva 2022

    I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2023 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2022 entro il 30 giugno 2023, devono versare in unica soluzione o come prima rata il saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023, tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” il seguente codice tributo: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.

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  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE – Versamento primo acconto 2023 e saldo 2022

    I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o…

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  • INTERMEDIARI – Versamento sui contratti assicurativi

    Gli Intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, devono provvedere al versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi, tramite modello F24 con modalità telematiche.

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  • CEDOLARE SECCA – Versamento saldo e primo acconto

    I Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono…

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  • CONFERIMENTI IN SIIQ, SIINQ E FONDI IMMOBILIARI – Versamento imposta sostitutiva

    I contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

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  • PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – Versamento imposta sostitutiva

    Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, tramite modello F24 con modalità telematiche.

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  • IMPOSTA DI SOGGIORNO – Invio dichiarazione annuale

    Ultimo giorno utile per l'invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all'anno 2022. Con avviso del 2 maggio, il MEF informa del fatto che, dal giorno 8 maggio 2023 sarà possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: alla predisposizione, e all’invio telematico, della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2022. 

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  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta premi incassati

    Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio 2023, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di aprile 2023. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.

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  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposta riserve matematiche

    Le Società ed enti che esercitano attività assicurativa, devono versare l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio, e le Imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, tramite modello F24 con modalità telematiche.

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  • SOCIETA’ DI COMODO – Versamento maggiorazione Ires

    Le società di capitali (Spa, Srl e Sas) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica"), devono versare, in unica soluzione o come prima rata, la maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

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  • IVIE E IVAFE 2023 – Versamento saldo e primo acconto

    Le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

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  • SOSTITUTI MINIMI – Versamento ritenute

    I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche: le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2022, e le ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2022, con codice tributo: 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni le ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2022, con codice tributo: 1038 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza

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  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023 DECEDUTI – Presentazione eredi

    Gli eredi delle persone decedute nel 2022 o entro il 28 febbraio 2023, devono presentare in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e la scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali.

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  • INVIO UNIEMENS dati mese precedente

    SOGGETTI:  Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche, precedentemente  tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.  ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.  ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo. MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.

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  • IMU – Presentazione dichiarazione

    I contribuenti che devono comunicare variazioni e situazioni verificatesi nel 2022, relative alle sue proprietà immobiliari, incidenti sull’ammontare del tributo che l’ufficio non può reperire autonomamente tramite la consultazione della banca dati catastale e anagrafica, intervenute nell'anno precedente, devono presentare la dichiarazione IMU. La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

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  • OPERATORI FINANZIARI – Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria

    Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (maggio 2023), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

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  • DIGITAL TAX – Invio Dichiarazione

    Invio all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l’imposta sui servizi digitali colpisce i soggetti esercenti attività d’impresa che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano congiuntamente:      un ammontare complessivo dei ricavi – ovunque realizzati – di almeno 750 milioni di euro, di cui     non meno di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato tramite servizi digitali. Si tratta dunque di soggetti aziendali di dimensioni significative. I…

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  • CANONE RAI – Dichiarazione non detenzione

    I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.…

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  • DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI – Invio domanda e versamento

    La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 205), ha riproposto la definizione agevolata delle liti pendenti avente ad oggetto le controversie pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio. Entro il 30 giugno 2023 (ATTENZIONE: con la conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, il termine è stato prorogato al 30.09.2023), il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio pendente oggetto di definizione o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, ad esempio a titolo di successione universale o particolare, ex articoli 110 e 111 c.p.c., deve: presentare all'Agenzia delle Entrate apposita domanda di adesione; ed effettuare il pagamento…

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  • CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili mese precedente

    SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia  ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.  Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei…

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  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993  622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep). N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle…

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  • LIBRO UNICO compilazione e/o stampa mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati ,  con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti,  società cooperative, e ogni altro tipo di società  purché  senza lavoratori subordinati,   imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi,  figli e  altri parenti e affini. ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati  e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente. MODALITÀ: elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie) a stampa laser,…

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  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

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  • IVA – Versamento rata saldo Iva 2022

    I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2023 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2022 entro il 30 giugno 2023, devono versare in unica soluzione o come prima rata il saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023, tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” il seguente codice tributo: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.

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  • ENTI NON COMMERCIALI – Presentazione Dichiarazione IMU ENC

    Presentazione telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all'anno 2022. Si ricorda che, a norma dell’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e che la stessa deve essere presentata ogni anno. Al riguardo, si deve evidenziare che per l’anno d’imposta 2021, per effetto dell’art. 3, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2022, n 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il termine di presentazione della dichiarazione per gli ENC è prorogato al 30 giugno…

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