Verifiche attrezzature: elenco aggiornato 2020
Il Ministero del lavoro ha reso disponibile con il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020, di concerto con il MEF e il MISE, ha adottato il ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il suddetto decreto è composto da 7 articoli:
- l’articolo 1 comunica i rinnovi delle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- l’articolo 2 comunica la variazione delle abilitazioni per alcuni soggetti abilitati
- l’articolo 3 comunica le nuove iscrizioni
- l’articolo 4 riporta le sospensioni dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati
- l'articolo 5 comunica le cancellazioni dall'elenco
- larttiolo 6 adotta l'elenco aggiornato allegato al decreto
- l'articolo 7 ricorda come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati , che sono i seguenti :
- "i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.I. 11.4.2011.
- I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
- Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
- All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco".
L’elenco allegato al decreto del 6.2.2020 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato edè disponibile in fondo all'articolo.
Allegati: