Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

Superbonus: non spetta se non c’è la completa proprietà degli impianti

Le Entrate con Risposta a interpello n 810 del 15 dicembre 2021 forniscono chiarimenti su Superbonus per interventi su unità immobiliare funzionalmente indipendente. 

L'istanza riguarda un complesso turistico residenziale suddiviso in edifici separati che ospitano fino a otto appartamenti ciascuno tutti con accesso indipendente.

Con la risposta l'agenzia ricorda che con la circolare 24/E del 2020 è stato chiarito che sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta

  • a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti")
  • nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"). 

In entrambi i casi, ai fini della agevolazione, gli interventi devono essere realizzati: 

  • su parti comuni di edifici residenziali in "condominio",
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, 
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze,
  • nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati). 

Superbonus: quando una unità immobiliare è considerata indipendente?

A seguito delle modifiche previste dall'articolo 1, comma 66, lettera b), della legge n. 178 del 2020 al comma 1-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, « Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: 

  • impianti per l'approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas; 
  • impianti per l'energia elettrica; 
  • impianto di climatizzazione invernale».

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza:

  • del requisito della «indipendenza funzionale»
  • e dell'«accesso autonomo dall'esterno»

a nulla rilevando che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Considerato il caso di specie, per quanto dichiarato dall'istante, gli impianti (acqua, energia elettrica e gas) sono di proprietà delle singole abitazioni dall'interno delle stesse fino al punto di installazione dei contatori, mentre sono di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai predetti contatori fino all'allaccio condominiale, perciò si ritiene che l'unità abitativa in questione non può ritenersi "funzionalmente indipendente" ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 1-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio. 

Sulla base delle disposizioni citate, infatti, la condizione che un'unità immobiliare possa ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva implica che gli stessi non siano serviti da una utenza comune. 

Ne consegue che all'Istante, in relazione agli interventi ammissibili che intende realizzare sulla unità immobiliare, sita all'interno del complesso residenziale è precluso l'accesso al Superbonus. 

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