Servizi on-line delle Entrate: dal 20 aprile nuovo modello per delegare persone di fiducia
Con Provvedimento n 130859 del 17 aprile le Entrate modificano il precedente Provvedimento n 173217 del 1905.2022 relativo ai servizi on line delle Entrate e i modelli per richiederli "per conto" del contribuente impossibilitato a farlo in prima persona: SCARICA QUI TUTTI I MODELLI UTILI
L'Agenzia punta ad agevolare i contribuenti che hanno difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi fiscali online tramite Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. E' bene sottolineare che la semplificazione riguarda:
- i tutori e i curatori speciali,
- gli amministratori di sostegno
- i genitori di figli minorenni,
- chi vuole consentire a un parente o a un’altra persona di fiducia di accedere per proprio conto
In particolare, ricordiamo che, chi non ha modo di accedere in prima persona a questi e ad altri servizi, disponibili nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate quali:
- consultazione del cassetto fiscale e dati ipotecari e catastali,
- richiesta del duplicato della tessera sanitaria,
- leggere le comunicazioni inviate dal Fisco,
- accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata,
può delegare un familiare o una persona di fiducia.
Con il provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022 l'Agenzia ha disciplinato le modalità per richiedere ed ottenere l’abilitazione ad operare, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’interesse di altre persone fisiche.
Limitatamente alle persone di fiducia, al fine di agevolare ulteriormente l’accesso e la fruizione dei servizi on line da parte dei contribuenti con difficoltà nell’utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche, il provvedimento semplifica l’iter procedimentale per richiedere e ottenere la richiamata abilitazione.
A tal fine, al provvedimento è allegato un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione ai servizi on line per le persone di fiducia: scarica qui il modello (Allegato 1)
Tra le principali novità si segnala:
- la possibilità che l’istanza sia presentata dall’interessato mediante una specifica funzionalità web disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 20 aprile 2023, che sostituisce l’invio del modulo attraverso il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, previsto dal provvedimento n. 173217,
- inoltre, l’istanza può essere presentata anche tramite il servizio on line di videochiamata.
Con riferimento, poi, alla documentazione da allegare qualora l’interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che per medico di medicina generale (tenuto ad attestare lo stato di impedimento dell’interessato) si intende non solo il medico di famiglia ma anche un suo sostituto. Peraltro, al fine di tener conto dei casi in cui l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, si riconosce la possibilità che un medico della struttura stessa, per legge autorizzato, ne possa attestare lo stato di impedimento.
Sempre nell’ottica della semplificazione e considerato che, in qualsiasi momento, può essere presentata l’istanza di disabilitazione, viene consentito di ampliare la durata dell’abilitazione delle persone di fiducia, prevedendo che:
- la stessa scada il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nel relativo modulo,
- ovvero, se non è indicato alcun termine, il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.
Il termine indicato dall’interessato non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata.
In tal modo, si agevolano quelle situazioni che presentano un certo grado di stabilità nel tempo, evitando ai soggetti interessati di dover presentare annualmente la richiesta di abilitazione.
Infine, poiché la persona di fiducia agisce esclusivamente nell’interesse di un altro soggetto, il presente provvedimento precisa che, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo all’interessato.
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