Regimi Contabili

Regime contabile semplificato: dal 2023 cambiano le soglie dei ricavi

Con Emendamento approvato in Commissione Bilancio, viene previsto di inserire il comma 1-bis al comma 1 dell'articolo 18 del Dpr 600/1973 ampliando l’ambito operativo della contabilità semplificata per imprese minori, di fatto estendendone l’ambito soggettivo. 

Per effetto delle modifiche in esame, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate

  • da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi 
  • da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività

Il regime semplificato è applicabile alle imprese individuali, snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell' art 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente.

A seguito della modifica dal 1° gennaio 2023 il regime semplificato si considererà quello naturale per le imprese che, nell'anno, conseguiranno ricavi non superiori a 500.000 euro nel caso di attività di prestazioni di servizi oppure ricavi non superiori a 800.000 euro per le imprese esercenti altre attività.

Gli attuali limiti di:

  • 400.000 euro per le prestazioni di servizi
  • 700.000 euro per le altre attività

erano stati modificati dal decreto legge 70/2011 che aveva incrementato i limiti annui dei ricavi, il cui mancato superamento consentiva la tenuta della contabilità semplificata portandoli da:

  • 309.874,14 euro agli attuali 400.000 per le attività di prestazioni di servizi 
  • 516.456,90 euro agli attuali 700.000 per le imprese esercenti altre attività.

I limiti di cui si tratta vanno computati tenendo conto dei ricavi percepiti nell'intero anno in base al criterio di cassa.

E' bene sottolienare che la novità che verrà introdotta con la legge di bilancio 2023, non rileva per gli esercenti arti e professioni che adottano il regime di contabilità semplificata come regime naturale a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti.

Infine, si specifica che i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente; in mancanza di distinta annotazione dei ricavi, vengono considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi come chiarito dalla Risoluzione 293/E/2007.