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Modifiche statutarie di società viziate da causa di nullità

Con la Massima n 197 il Consiglio notarile di Milano tratta delle "Modificazioni statutarie di società viziate da una causa di nullità", in particolare chiarisce che le modificazioni statutarie di s.p.a. o s.r.l. iscritte nel registro delle imprese, pur in presenza di una delle cause di nullità di cui all’art. 2332 c.c. sono legittime e omologabili, non essendoci ragioni di incompatibilità delle modificazioni statutarie con la sussistenza di un vizio di nullità. 

Dopo la sentenza che dichiara la nullità e nomina i liquidatori, le modificazioni statutarie eventualmente deliberate dagli organi competenti sono legittime e omologabili subordinatamente alla loro compatibilità con lo stato di liquidazione.

Nella massima in oggetto innanzitutto viene ricordato il contenuto dell'art 2332 del codice civile che dispone che una volta avvenuta l’iscrizione dell’atto costitutivo di una s.p.a. nel registro delle imprese la nullità della società può essere dichiarata soltanto nei seguenti casi

  • mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico
  • illiceità dell’oggetto sociale;
  • mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

Il comma 4 dello stesso art. 2332 prevede che la pronuncia di nullità della società iscritta produce effetti analoghi a quelli derivanti dall’accertamento di una causa di scioglimento e apre quindi il procedimento di liquidazione (“la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori”)

Il comma 2 e 3 prevedono che la società iscritta nel registro delle imprese deve reputarsi esistente a tutti gli effetti, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni,in quanto la pronuncia della nullità della società non modifica la posizione dei soci, che “non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali” e “non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese”

Il comma 5 prevede che tutte le cause di nullità della società iscritta sono suscettibili di sanatoria, in quanto possono essere eliminate prima che intervenga la sentenza dichiarativa della nullità, purché “di tale eliminazione” sia “data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese”

Il Consiglio Notarile chiarisce che mentre la nullità dell’atto costitutivo prima dell’iscrizione determina l’inefficacia originaria e definitiva dell’atto, la pronuncia di nullità della società iscritta si limita a nominare i liquidatori, ponendo così la società in stato di liquidazione. 

Ciò significa che l’atto costitutivo, anche se viziato da nullità, una volta iscritto nel registro delle imprese produce comunque i suoi effetti e dà vita alla società come soggetto di diritto dotato di personalità giuridica e sottoposto alla disciplina del tipo s.p.a. o s.r.l.  la cui disciplina fa espresso rinvio all’art. 2332 c.c.

La società nulla è pertanto una società perfettamente esistente, non solo per il passato, ma anche per il futuro, sino al termine del procedimento di liquidazione

Tutto ciò rileva:

  • per i rapporti tra la società e i soci (che non sono liberati dai conferimenti) 
  • per i rapporti tra la società e i terzi (i cui atti compiuti con la società mantengono efficacia),
  • ma anche per l’organizzazione sociale.

Pertanto, gli organi della società devono considerarsi esistenti e funzionanti secondo l’ordinaria disciplina dettata per ciascun tipo sociale, nonostante la sussistenza del vizio di nullità.

Il Consiglio notarile asserisce che "si deve giungere alla conclusione esposta nella massima in epigrafe, allorquando gli organi sociali competenti (l’assemblea, di regola, o l’organo amministrativo, nei casi in cui sia dotato di tale competenza) assumano una deliberazione avente ad oggetto una modificazione statutaria, assoggettata al controllo di legittimità ai sensi dell’art. 2436 c.c. La sussistenza di un pregresso vizio di nullità, in altre parole, non rappresenta di per sé una ragione dalla quale derivi l’illegittimità delle modificazioni statutarie o comunque la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la loro iscrizione nel registro delle imprese su richiesta del notaio che ha redatto il verbale dell’organo che le ha deliberate"