Modello 730/2022: la presentazione tramite sostituto d’imposta
Il Modello 730/2022 precompilato può essere presentato tramite presentazione diretta oppure tramite:
- sostituto d’imposta,
- CAF
- professionista abilitato
Il Modello 730/2022 presentato tramite sostituto d'imposta
Nel caso della presentazione tramite il sostituto d’imposta chi presenta la dichiarazione deve consegnare:
- delega per l’accesso al modello 730 precompilato
- il modello 730/1
in busta chiusa.
Il modello 730/1 riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF.
In alternativa può essere utilizzata anche una busta di corrispondenza indicando:
- scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille
- il cognome
- il nome
- il codice fiscale
del soggetto dichiarante i redditi.
Il contribuente deve consegnare la scheda della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille anche se non esprime alcuna preferenza indicando codice fiscale e dati anagrafici.
Il sostituto d’imposta consegna al contribuente:
- una copia della dichiarazione da lui elaborata
- il prospetto liquidazione, modello 730/3
Sul prospetto liquidazione ci sarà l’indicazione del rimborso che verrà erogato e delle somme trattenute.
La consegna della copia della dichiarazione e del prospetto liquidazione da parte del sostituto al contribuente deve avvenire prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro:
- il 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio
- 29 giugno per quelle presentate dal 1 al 20 giugno
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre
Presentando il modello 730/2022 precompilato:
- senza effettuare modifiche tramite il sostituto d’imposta si ha il vantaggio di non essere soggetti a controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati alle Entrate. Un eventuale credito diventa direttamente rimborsabile.
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati
all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione
precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.
I controlli invece possono riguardare i dati comunicati dai sostituti mediante la CU certificazione unica
La precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta ad esempio:
- vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale (la modifica del comune potrebbe incidere sull’addizionale)
- indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio
- indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
Il contribuente non è obbligato a utilizzare il modello 730 precompilato ma può presentare la dichiarazione dei redditi con le vie ordinarie (730/2022 o Modello redditi 2022)
Il modello 730/2022 ordinario può essere presentato anch’esso al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale entro il 30 settembre 2022. In questo caso il contribuente deve presentare il modello 730 ordinario già compilato