IMU e IVIE

IMU: cosa succede alla casa coniugale

La Legge 160/19, in tema di IMU, definisce abitazione principale quell’immobile nel quale “il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e anagraficamente”, e, in relazione a questa, prevede che sia esente dall’imposta l’abitazione principale non di lusso del contribuente, anche nel caso in cui sia assegnata al coniuge affidatario dei figli a seguito di separazione legale.

L’esenzione dall’IMU non opera (e quindi l’imposta dovrà essere versata) per le abitazioni principali considerate di lusso, facilmente individuabili in quanto appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/1 “Abitazioni di tipo signorile”;
  • A/8 “Abitazioni in ville”;
  • A/9 “Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici”.

Il problema dell’imponibilità ai fini IMU, per il caso dell’abitazione principale assegnata a uno dei coniugi, sorge dal fatto che, come conseguenza della separazione, un immobile possibilmente di proprietà di entrambi i coniugi, viene poi assegnato a solo uno di essi.

La precedente versione della normativa IMU del 2012 prevedeva che il soggetto passivo ai fini IMU dell’immobile assegnato fosse il coniuge assegnatario, in quanto colui che in effetti l’utilizza, mentre l’altro coniuge veniva liberato dall’imposta.

Il coniuge assegnatario, nel caso in cui l’abitazione assegnata rappresenti la sua abitazione principale, poteva beneficiare della relativa esenzione dall’imposta, codice catastale permettendo.

Con le modifiche normative apportate all’IMU dalla Legge 160/19, la normativa viene leggermente modificata, prevedendo come beneficiario dell’esenzione dall’imposta per l’abitazione principale il genitore affidatario dei figli (e non più il coniuge assegnatario dell’immobile).

La modifica normativa non ha mancato di lasciare perplessità, in relazione all’eventualità che i coniugi fossero senza figli o che questi, ormai maggiorenni, avessero un loro diverso nucleo familiare.

Ma con la Circolare numero 1/DF del 18 marzo 2020, il Dipartimento finanze del MEF chiarisce che “la differente formulazione della norma […] che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale” e che “nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina”.

Quindi, in definitiva, la modifica normativa ha un connotazione estensiva, in quanto funzionale a fare rientrare nel perimetro dell’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, oltre al coniuge assegnatario dell’immobile, anche il genitore affidatario dei figli nel contesto di una coppia di fatto.

In entrambi i casi, ai fini dell’esenzione, la normativa richiede che l’assegnazione derivi da provvedimento del giudice, la cui individuazione e assegnazione della casa familiare non può essere contestata dal Comune in relazione all’esenzione dall’imposta.

Articolo proveniente dal Blog aggiornato nel contenuto alla normativa vigente nel mese di novembre 2021