IMU e IVIE

IMU 2021: i coniugi con residenza in due comuni pagano entrambi l’imposta

L'Ordinanza n. 2194/2021 della Corte di Cassazione ha confermato che laddove due coniugi non risiedano anagraficamente nella stessa abitazione, l'immobile non è abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria e pertanto entrambi pagano l'imposta.

La Corte ha trattato il caso di un'abitazione per la quale il Comune non aveva accettato l'agevolazione IMU per l'abitazione principale, poiché la contribuente e il suo coniuge risiedevano anagraficamente in due Comuni diversi e quindi l'abitazione non poteva essere quella di residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare.

La Commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi della contribuente, sostenendo che non poteva ritenersi che la dimora abituale della famiglia fosse quella ricollegabile alle risultanze anagrafiche del marito ovvero alle risultanze anagrafiche della moglie.

La Corte di cassazione ha ritenuto invece che l'esenzione prevista per la casa principale dal Dl 201/2011, articolo 13, comma 2, richiede:

  • non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente nell'immobile, 
  • ma altresì che vi risiedano anagraficamente.

Per l'Imu l'abitazione principale è solo quella in cui si realizza la contemporanea destinazione della stessa a residenza anagrafica del possessore e a sua dimora abituale. 

Se manca anche uno solo di questi requisiti, l'unità immobiliare non può definirsi abitazione principale. 

Inoltre, la disposizione vigente richiede un ulteriore requisito affinché l'abitazione possa considerarsi principale ai fini Imu, ossia che la  stessa sia destinata non solo a dimora e residenza anagrafica del possessore, ma anche del suo nucleo familiare. 

In particolare, la norma stabilisce che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Il comma 2 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, oggi comma 741 della legge 160/2019 ha evidenziato che, in via eccezionale rispetto al principio generale, "nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".

Se invece due coniugi risiedono anagraficamente in comuni differenti, l'eccezione alla regola generale non opera, facendo venir meno l'agevolazione di legge e il nucleo familiare non può beneficiare dell'esenzione dell'Imu per nessuna delle abitazioni possedute dai coniugi. Unica eccezione è il caso in cui i coniugi possano dimostrare la separazione legale.

Ricordiamo che il ministero dell'Economia e delle finanze, nella circolare n. 3/2012, ha adottato una posizione molto più estensiva, ammettendo la possibilità di riconoscere il beneficio di legge a entrambi gli immobili ove sussistessero valide motivazioni per la separazione delle residenze dei coniugi come ad esempio spostamenti motivati dal lavoro.

In proposito si legga  IMU: esclusa l’esenzione per entrambi i coniugi se risiedono in comuni diversi

L'ordinanza in commento smentisce invece questa posizione più estensiva.