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Commercialisti: per consulenza aziendale è bene precisare l’oggetto del mandato

Con un quesito formulato il 22 marzo l’Ordine chiede di sapere se, alla luce dell’art. 1, co. 3, lett. a), del D.lgs. n. 139/2005 nonché dell’informativa n. 112/2019 (accordi di collaborazione con istituti bancari per la creazione di un canale di accesso qualificato alle risorse finanziarie), “la consulenza aziendale e l’assistenza, anche presso gli istituti bancari, alle operazioni necessarie all’ordinaria liquidità delle aziende” rientri tra le attività che formano oggetto della professione. 

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti con il Pronto Ordini n 53 del 2 aprile 2021 risponde precisando che in tali circostanze è opportuno che l'oggetto delle specifiche prestazioni professionali sia, di volta in volta, precisato nell'ambito del mandato professionale. 

Il CNDEC riepiloga che:

  • l’art. 1 del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 riconosce agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenza specifica in “economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative”
  • Il comma 2, alla lettera d), precisa altresì che forma oggetto della professione, tra l’altro, anche l’attività diverificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati”. 

Tali disposizioni riconoscono indubbiamente agli iscritti nell’albo competenza specifica:

  • nell’attività fiscale e di revisione contabile 
  • in quella di consulenza aziendale, sia per quanto concerne gli aspetti dell’organizzazione dell’impresa dal punto di vista amministrativo-contabile, 
  • sia per quanto concerne la situazione finanziaria dell’impresa stessa. 

Ai successivi commi 3 e 4 sono precisate le attività che rientrano nelle specifiche competenze degli iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo. 

Relativamente all’ambito di consulenza aziendale, si segnalano in particolare le attività di: 

  • revisione e formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche” (co. 3, lett. a – competenza tecnica degli iscritti nella sez. A), 
  • consulenza nella programmazione economica negli enti locali (co. 3, lett. l – competenza tecnica degli iscritti nella sez. A), 
  • valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici (co. 3, lett. m – competenza tecnica degli iscritti nella sez. A), 
  • monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese (co. 3, lett. n – competenza tecnica degli iscritti nella sez. A), 
  • redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati (co. 3, lett. o – competenza tecnica degli iscritti nella sez. A), – certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti (co. 3, lett. p – competenza tecnica degli iscritti nella sez. A), 
  • tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali (co. 4, lett. a – competenza tecnica degli iscritti nelle sez. A e B). 

Ricordato che l’ordinamento riconosce una competenza specifica degli iscritti nell’albo nell’attività di consulenza aziendale, tuttavia, le attività e le competenze professionali indicate nel citato articolo presentano un elevato grado di genericità pertanto, è opportuno che l’oggetto delle specifiche prestazioni professionali sia, di volta in volta, precisato nell’ambito del mandato professionale.

Si ricorda infine che un utile strumento per individuare con precisione l’ambito oggettivo della prestazione nel caso in cui l’iscritto fornisca consulenza aziendale concernente l’analisi della situazione finanziaria dell’impresa al fine di individuare le migliori soluzioni tecniche per l’accesso ai canali di finanziamento è data dalla informativa n 112/2019 cui si rimanda per approfondimento: SCARICA QUI L'INFORMATIVA N 112/20219

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