La casa

Bonus casa under 36: come viene ripartita l’agevolazione nel co-acquisto

Con Circolare n 12/E del 14 ottobre 2021 vengono definite le regole per beneficiare del bonus casa under 36 previsto dal Dl Sostegni bis.

In particolare possono beneficiare del bonus prima casa:

  • i giovani con meno di 36 anni 
  • con un Isee non superiore 40mila euro 
  • che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022. 

Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Bonus casa under 36: il co-acquisto dell'immobile

La circolare in oggetto specifica che in caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti. 

Le entrate ricordano che tale previsione è in coerenza con quanto chiarito con la circolare n. 38/E del 2005, paragrafo 2.1, in merito alla agevolazione “prima casa” nell’acquisto effettuato da coniugi.

E' stato specificato che nell’ipotesi in cui uno solo dei coniugi possegga i requisiti per fruire dell’agevolazione, si ritiene che il beneficio fiscale sia applicabile limitatamente alla quota da esso acquistata

Resta ferma, in tal caso, in capo al co-acquirente che non sia in possesso dei necessari requisiti, l’applicazione del minimo d’imposta dovuto per legge, pari a:

  • 1000 euro di imposta di registro, 
  • oltre alle imposte ipotecaria e catastale, pari a 50 euro ciascuna. 

Pertanto, in caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, ove solo uno degli acquirenti abbia i requisiti richiesti dall’agevolazione c.d. “prima casa under 36”: 

  • la quota di sua spettanza beneficerà dell’agevolazione 
  • la quota del soggetto eventualmente titolare della sola agevolazione “prima casa” beneficerà degli effetti della relativa disciplina (pagamento dell’imposta di registro, con aliquota agevolata nella misura del 2 per cento sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari a 1.000 euro, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, in caso di acquisto non soggetto ad IVA, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23; pagamento dell’imposta con aliquota IVA agevolata nella misura del 4 per cento, delle imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna, in caso di acquisto soggetto ad IVA); 
  • la quota del soggetto non titolare di alcuna agevolazione sconterà le imposte in misura ordinaria (pagamento dell’imposta di registro nella misura del 9 per cento sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari a 1.000 euro, e delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di 50 euro ciascuna, in caso di acquisto non soggetto ad IVA, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 23 del 2011; pagamento dell’imposta con aliquota IVA ordinaria pari al 10 per cento, delle imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna, in caso di acquisto soggetto ad IVA).