Retribuzioni minime e contributi INPS 2022: tabelle aggiornate
Con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni minime per il calcolo delle contribuzioni previdenziali nel 2022 per la generalità dei lavoratori.
L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Limiti retribuzione giornaliera e minimali e massimali 2022
Tali minimi sono aggiornati ogni anno sulla base della rivalutazione dei prezzi nell'anno precedente calcolata dall'ISTAT quest'anno al 1,9%.
I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2022 per le diverse categorie sono illustrati nelle tabelle allegate alla circolare. In particolare si prevede che nel caso siano inferiori devono essere ragguagliati a € 49,91 ( pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2022, pari a € 525,38 mensili).
I principali valori in sintesi:
Anno 2022 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD |
525,38 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) |
49,91 |
La circolare ricorda che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Anno 2022: retribuzioni convenzionali in genere |
Euro |
Retribuzione giornaliera minima |
27,73 |
Anno 2022 |
Euro |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
€ 48.279,00 |
Importo mensilizzato |
€ 4.023,00 |
Anno 2022 |
Euro |
Massimale annuo della base contributiva |
105.014,00 |
Regolarizzazione contributi gennaio 2022 già versati
Viene inoltre precisato che in caso di versamenti già effettuati dai datori di lavoro senza tenere conto della nuova determinazione per i contributi relativi al mese di gennaio 2022 la regolarizzazione puo avvenire senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, dunque entro il 16 aprile 2022.
I datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2022 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese, per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (cfr. il precedente par. 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento "DatiRetributivi", "Contribuzione Aggiuntiva", "Regolarizz1PerCento", "RecuperoAggRegolarizz".
Questo l'elenco completo dei contenuti della circolare:
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
3.3 Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
10.3 Precisazioni
10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1 Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
11.2 Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
11.3 Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1 Precisazioni
12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’artico lo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2022
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