Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

Incentivi imprese di autotrasporto: domande dal 2 maggio per adeguamento veicoli

Dal 2 maggio fino al 10 giugno, le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, potranno inviare la domanda di prenotazione degli incentivi per per gli investimenti sostenuti per l'adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, eliminando così dal mercato i veicoli più obsoleti.

Possono presentare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

Lo ha definito il Ministero delle Infrastrutture con Decreto direttoriale del 12.04.2022 con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle domande di ammissione, le fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché la fase dell'istruttoria procedimentale.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente all’indirizzo Pec ram.investimenti2022@legalmail.it in uno dei seguenti periodi:

  • 1° periodo dalle ore 10.00 del 2/05/2022 alle ore 16.00 del 10/06/2022;
  • 2° periodo dalle ore 10.00 del 3/10/2022 alle ore 8.00 del 16/11/2022.

All’interno di ciascun periodo di incentivazione si potrà presentare una sola domanda contenente tutti gli investimenti anche per più mezzi di diversa tipologia. Nel caso vengano presentate più domande verrà presa in considerazione solamente quella inoltrata per prima.

In allegato il Modello di domanda da compilare e trasmettere tramite PEC dell’impresa richiedente.

Quali sono gli nvestimenti ammissibili

Le tipologie di investimento ammissibili sono state suddivise in tre classi:

Gruppo A)

  • Acquisizione di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Per i veicoli a trazione alternativa è riconosciuto una maggiorazione del contributo per l’eventuale, contestuale rottamzione rottamazione;

Gruppo B)

  • radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate comprese, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6-D Final ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

Gruppo C)

  • Acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica:
    • per il trasporto combinato ferroviario a norma UIC 596-5;
    • per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave a norma IMO, dotati di dispositivi innovativi per maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica. La contestuale rottamazione di un rimorchio determina una maggiorazione del contributo;
    • per acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli superiori a 7 t. per trasporti ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale (Reg. CE n.651/2014). La contestuale rottamazione di un rimorchio determina una maggiorazione del contributo;
    • per acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli superiori a 7 t. per trasporti ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale (Reg. CE n.651/2014). La contestuale rottamazione di un rimorchio determina una maggiorazione del contributo;
    • equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
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